Lo statuto di ASFODELO

“ALLEGATO A”:

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE FONDIARIA ASFODELO

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. Nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, della normativa in materia e ai sensi della L.r. 21/2016 è costituita l’associazione fondiaria “ASFODELO”, che in seguito sarà denominata “Associazione”.

2. L’associazione ha sede presso la sede Municipale del Comune di Cella Monte, Via Dante Barbano 30, Cella Monte, 15034 (AL). Il trasferimento della sede legale all’interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 – Principi

1. L’ Associazione è apolitica, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale e spontaneo, salvo il rimborso di eventuali spese anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione. Per le obbligazioni assunte rispondono a norma di legge le persone o gli organi che hanno deliberato o agito.

2. L’Associazione si attiene ai principi della sostenibilità ambientale, perseguendo il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere quelle delle future generazioni. L’Associazione tutela la biodiversità naturale e culturale.

3. Le attività di gestione dei terreni conferiti all’Associazione sono effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio nonché dell’economicità ed efficienza della gestione stessa.

4. Ogni proprietario conserva la proprietà dei propri beni che non sono usucapibili ed esercita il diritto di recesso dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l’Associazione fondiaria e i gestori.

5. La durata dell’Associazione è illimitata.

6. L’Associazione promuove l’utilizzo della terra ed una fruizione rispettosa, sostenibile e sicura del territorio tramite la realizzazione di attività di divulgazione e sensibilizzazione, promuove i prodotti locali e svolge attività volte a favorire l’accorciamento delle filiere e la giusta remunerazione del produttore.

7. L’Associazione, al fine di creare nuove opportunità di occupazione, in particolare per i giovani, promuove lo sviluppo di attività produttive che valorizzino e conservino il territorio, ne accompagna le prime fasi di sviluppo impegnandosi a trasferire le conoscenze relative al territorio, alla sua gestione e alle buone pratiche tramandate di generazione in generazione.

Articolo 3 – Finalità e attività dell’Associazione

L’Associazione opera al fine di:

1. raggruppare terreni agricoli e boschivi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi, con lo scopo specifico di valorizzare i terreni della zona, evitandone il progressivo abbandono, e di proteggere e migliorare il territorio e l’ambiente;

2. perseguire la valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale di tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente (erbacea, arbustiva, arborea o mista), contrastando l’abbandono e l’incuria degli stessi;

3. migliorare i fondi stessi ricostituendo unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l’occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole;

4. gestire in maniera associata piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole, al fine di:

a. consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;

b. rispondere alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;

c. concorrere all’applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

d. prevenire i rischi idrogeologici e di incendio.

e. svolgere azioni volte al mantenimento delle strade vicinali, interpoderali e dei sentieri

5. Per attuare tale gestione l’associazione può concedere in uso i terreni ai membri dell’associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a valorizzare a rispettare gli scopi statutari e le disposizioni previste dai contratti di gestione regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni.

6. Ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 2 Novembre 2016 n° 21, le funzioni di assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate di cui all’articolo 5 della l. 440/1978 sono delegate alle unioni di comuni o ai comuni non aderenti ad alcuna unione per i territori di propria competenza.

Le assegnazioni sono disposte anche in favore delle associazioni fondiarie che presentano un piano di gestione ai comuni sulla base di una graduatoria che tiene conto delle migliori soluzioni organizzative e gestionali per il conseguimento:

a) della ricomposizione fondiaria

b) del razionale sfruttamento del suolo

c) della maggiore estensione delle superfici oggetto di recupero produttivo

d) della conservazione dell’ambiente e del paesaggio

7. L’Associazione si avvale per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite di uno o più gestori.

8. Presso l’Associazione è istituito un elenco delle proprietà associative, nel quale sono registrati i titolari dei diritti reali di godimento e dei rapporti contrattuali.

9. L’Associazione si impegna inoltre a svolgere le seguenti attività:

a. gestione associata di terreni conferiti dai soci o assegnati ai sensi dell’articolo 9 della Legge Regionale 2 Novembre 2016 n°21;

b. redazione di un piano di gestione dei terreni conferiti o assegnati, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agroforestale e di conservazione dell’ambiente e del paesaggio.

c. partecipazione, in accordo con i Comuni, all’individuazione dei terreni silenti (art. 3 comma 1b della LR 21/2016) e al loro recupero produttivo ai sensi della L. 440/1978.

d. manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario.

Articolo 4 – Associati

1. L’Associazione è costituita tra i proprietari o aventi titolo (es. tutori di minori) dei terreni pubblici e privati e da persone non proprietarie di terreni che abbiano a cuore gli obiettivi dell’Associazione e che manifestino la volontà di partecipare alle attività della Associazione portando il proprio contributo al buon funzionamento della stessa. Possono essere inoltre soci gli Enti Locali.

2. Possono aderire i proprietari dei terreni situati nei Comuni di Cella Monte, Sala Monferrato, Ottiglio e Comuni limitrofi che dichiarano di accettare lo statuto e che si impegnano ad operare per il conseguimento degli obiettivi associativi. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

3. Le superfici conferite all’associazione fondiaria non sono usucapibili e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.

4. L’Associazione è costituita da un’Assemblea di soci che dichiarano di rispettare i vincoli e principi presenti nello Statuto e nel Regolamento interno dell’Associazione.

5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo,  fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 5 – Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1. Chiunque intenda acquisire la qualifica di associato dovrà presentare apposita domanda compilando la scheda di adesione che sarà approvata dal Consiglio direttivo.

Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’associazione. Spetta al Consiglio direttivo rilevare l’esistenza dei requisiti per l’acquisizione della qualifica di associato e deliberarne l’ammissione.

2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione.

3. Gli aderenti cessano di appartenere all’associazione per i seguenti motivi:

a)decesso o estinzione del soggetto giuridico conferente i terreni;

b)recesso volontario;

c)(quando prevista) mancato versamento della quota associativa per un anno;

d) comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui l’associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.

Nei casi c) e d) l’espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. L’associato può presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva durante la prima Assemblea degli associati.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’associazione.
  2. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’associazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall’Assemblea. E’ annuale, non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
  3. Tutti gli associati hanno il diritto:
  4. di partecipare alle Assemblee e di votare (qualora si tratti di soci ordinari) direttamente o per delega;
  5. di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
  6. di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  7. di usufruire di tutti i servizi dell’associazione;
  8. di ritirare i terreni conferiti nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra associazione e gestori.

4. Gli associati sono obbligati:

  • a osservare le norme del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • a pagare la quota associativa, qualora prevista;
  • a svolgere le attività preventivamente concordate;
  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.
  • Le prestazioni fornite dagli aderenti per il buon funzionamento dell’Associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Per i singoli casi in cui applicare tale norma si rimanda al Regolamento interno.

Articolo 7 – Patrimonio e Risorse economiche

1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

– quote associative e contributi degli aderenti;

 – contributi di privati;

– contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e religiose;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività economiche marginali svolte sul territorio dell’Associazione (di cui al D.M. del 25/05/1995);

– rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.

2. Oltre alle proprie risorse economiche l’Associazione dispone dei beni mobili e immobili conferiti dai soci e li utilizza secondo le modalità indicate dal regolamento interno.

3. Concorrono alla formazione del patrimonio dell’Associazione i beni immateriali, ivi compresi i marchi, gli stemmi, i logotipi, le privative e le autorizzazioni eventualmente concesse all’Associazione.

4. Costituiscono patrimonio dell’Associazione, oltre ai beni materiali comunque acquisiti dalla medesima nella sua esistenza, anche gli eventuali avanzi di precedenti gestioni non ancora utilizzati.

5. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

6. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente.

7. È fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

8. Gli eventuali avanzi di gestione sono rinviati al futuro esercizio per l’utilizzo in attività previste nello scopo sociale a scelta dell’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 8 – Organi Sociali dell’Associazione

  1. Organi dell’associazione sono:

– l’Assemblea

– il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;
  • se nominato, il Revisore dei conti
  • Tutte le cariche dell’associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
  • Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 9 – Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea è costituita da tutti i soci e le sue delibere, prese in conformità di legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti, non votanti o dissenzienti.
  2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe. Il segretario dell’Associazione ha il compito di stendere il verbale dell’assemblea.
  3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione, o qualora ne facciano richiesta scritta almeno un decimo dei soci o almeno due componenti del consiglio direttivo. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti. In caso di richiesta il Presidente convoca l’Assemblea entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.

4. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l’ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l’ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima tramite strumenti telematici, salvo urgenze.

5. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

  • Ciascun associato può essere portatore per delega di al massimo un altro socio.
  • Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quelle per lo scioglimento dell’associazione.
  • L’assemblea in via ordinaria ha competenze per:
  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, Presidente, e se previsto Revisore dei conti;
  • approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • approvare annualmente il rendiconto economico e la relazione di attività dell’anno precedente;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • approvare il Piano di Gestione;
  • approvare le norme del Regolamento interno;
  • fissare la richiesta e l’ammontare della quota associativa (se prevista) o di altri contributi a         carico degli aderenti;
  • decidere in via definitiva sull’espulsione di un associato;
  • approvare il trasferimento della sede legale dell’associazione senza necessità di scrittura notarile

9.  L’Assemblea in seduta straordinaria ha competenza esclusiva per:

  • deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto o al Regolamento interno;
  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dall’associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’organizzazione) e alla restituzione delle superfici conferite ai legittimi proprietari originari o loro eredi.
  • deliberare su questioni sollevate da almeno due componenti del consiglio direttivo e da un decimo degli associati.

10. Le deliberazioni e i verbali dell’Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell’associazione o del Segretario e rimangono depositati nella sede dell’Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

11.Durante la prima Assemblea dei Soci, l’Assemblea:

  • nomina il Presidente, che assume la rappresentanza dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo;
  • nomina il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • nomina il Consiglio Direttivo;
  • nomina il Revisore dei Conti.

12. Tutti i soci possono presentare, in sede di Assemblea, proposte di modifiche o integrazioni del regolamento, proposte di progetti e attività dell’Associazione. I soci possono inoltre presentare temi da discutere all’ordine del giorno, preferibilmente prima della convocazione telematica, per rendere tutti i soci partecipi della volontà di esaminare il tema, oppure direttamente in sede di Assemblea, nel momento dell’ ordine del giorno dedicato alle proposte dei soci. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere in considerazione tali proposte ed eventualmente sottoporle, dopo eventuali modifiche e integrazioni, all’approvazione della successiva Assemblea dei soci.

13. Sono previste due modalità di voto in Assemblea dei soci:

Palese: Il Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza dei soci per             alzata di mano. Il segretario procede al conteggio che viene comunicato al Presidente, il quale             provvede a dichiarare l’esito della votazione.

Segreta: Vengono preparate delle schede per la votazione. Il segretario provvede a consegnare      una scheda ad ogni socio (salvo voto per delega). Le schede vengono raccolte dal segretario che procede allo spoglio pubblico e al conteggio. Il Presidente dichiara infine l’esito della votazione.

Tutte le votazioni dovranno essere palesi, tranne nel caso di elezioni degli organi sociali e comunque se riguardanti persone.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo viene consegnata ad ogni socio una scheda su cui poter   esprimere le proprie preferenze, sino a un numero massimo pari a quello dei Consiglieri da   eleggere.

14. Il verbale dell’Assemblea è redatto dal Segretario ovvero, in sua assenza, da una persona          delegata dal Presidente dell’Assemblea. Il verbale deve essere firmato dal Presidente     dell’Assemblea e dal Segretario (o delegato), quindi conservato in forma cartacea dal            Segretario. I verbali possono essere consultati dai soci che ne facciano richiesta in qualunque            momento.

Articolo 10 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (in seguito denominato anche “Consiglio”) è composto dal Presidente dell’Associazione, dai Comuni fondatori, nelle persone dei Sindaci o loro delegati o rappresentanti designati dalle stesse Amministrazioni Comunali e da ulteriori tre membri eletti dall’Assemblea e scelti tra i soci aderenti. Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

2. Ogni componente del Consiglio Direttivo potrà dimettersi dalla carica comunicandolo per scritto al Consiglio stesso. Qualora risultino ingiustificati per quattro riunioni consecutive, i componenti del Consiglio decadono dalla carica su pronuncia del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti su determinate materie in discussione, i quali non hanno diritto di voto. Se eletto, il Revisore dei Conti deve essere convocato alle riunioni del Consiglio e può intervenire, pur non avendo diritto di voto.

4. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato con avviso scritto tramite strumenti telematici almeno quattro giorni prima della data prefissata. L’avviso della riunione dovrà contenere l’Ordine del Giorno.

5. Le riunioni consiliari avranno validità se sarà presente la maggioranza dei membri del Consiglio. Le delibere dovranno essere adottate a maggioranza semplice dei Consiglieri intervenuti.

6. Competenze al Consiglio Direttivo:

– deliberare in merito all’ammissione di aspiranti soci che abbiano presentato il modulo di adesione e deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;

– conferire procure o mandati speciali a ciascuno dei propri membri o a terzi per l’esecuzione delle delibere adottate;

  • fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico entro la fine del mese di novembre e la relazione di attività entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel Piano di Gestione approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • redigere le norme del regolamento interno da sottoporre alla ratifica dell’assemblea;
  • assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono conservate a cura del Presidente o del Segretario in apposito libro e rimangono depositate nella sede dell’associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

  • Alle riunioni del Consiglio Direttivo prendono parte i componenti del Consiglio stesso e (se previsto) il Revisore dei conti. Presiede le riunioni del Consiglio il Presidente dell’Associazione e in caso di sua assenza il Vice Presidente. Durante le riunioni del Consiglio Direttivo, i Consiglieri non presenti non possono votare per delega.

Articolo 11 – Il Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
  2. Il Presidente:
  3. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
  4. è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  5. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

–  provvede a convocare e a presiedere l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 12 – Integrazione del Consiglio direttivo e sostituzione del Presidente

  1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
  2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (o, in sua mancanza, dal consigliere più anziano), sino alla convocazione del primo Consiglio direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Articolo 13 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 14 – Il Segretario e il Tesoriere

1.Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere che possono essere scelti tra i soci e i membri del Consiglio stesso.

2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

3. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. In assenza di un revisore dei conti, al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

4. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, Il Regolamento Interno può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, la funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a una nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostitutito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Articolo 15 – Il revisore dei conti

  1. Il revisore dei conti, se nominato, è eletto dall’assemblea, anche tra i non soci.
  2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.
  3. Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:

– verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

– verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all’Assemblea;

– redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e su presentazione all’assemblea.

Il revisore dei conti ha piena accessibilità agli atti contabili e ai conti bancari dell’Associazione.

Articolo 16 – Prestazioni dei soci

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti dettati dal regolamento interno. In caso di necessità l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo a soci e non soci.

Articolo 17 – Rendiconto economico

  1. Ogni anno deve essere redatto a cura del Consiglio Direttivo, un rendiconto economico da sottoporre all’Assemblea che li approva a norma di legge. Il rendiconto economico coincide con l’anno solare.

2. Al termine di ogni esercizio sociale, che coincide con l’anno solare, il Consiglio Direttivo provvederà alla formazione della relazione di attività e la invierà ai soci, depositandola presso la sede sociale almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione dell’Assemblea dei soci, che dovrà approvarla.

Articolo 18 – Scioglimento dell’Associazione

1. L’Associazione può essere sciolta con delibera da adottarsi nei limiti e con le modalità dell’Assemblea straordinaria. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni dell’Assemblea dei soci, che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge del 23 Dicembre 1996 n°622, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

2. In caso di scioglimento dell’Associazione, ciascun socio rientra in possesso del terreno di sua proprietà conferito all’Associazione. Nel caso in cui al momento dello scioglimento sia in corso l’utilizzo del terreno da parte di soci o terzi, il contratto ha termine, venendo a mancare una delle parti contraenti, fermo restando il diritto dell’utilizzatore alla valutazione e al rimborso dei frutti pendenti.

Articolo 19 – Norme di funzionamento e Regolamento Interno

1. Per il funzionamento dell’Associazione ed in applicazione e integrazione al presente Statuto dovrà essere redatto un Regolamento Interno a cura del Consiglio Direttivo.

Le norme del Regolamento Interno e le loro eventuali successive modifiche dovranno essere approvate dall’Assemblea dei soci; in ogni caso tali norme non possono contrastare con lo Statuto, modificarlo od innovarlo in quanto tale compito è riservato all’Assemblea straordinaria.

2.Per ulteriori dettagli operativi si rimanda al Regolamento Interno

Articolo 20 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.